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Luglio 2023- COMITATO CONSULTIVO CONTROLLI QUALITA' REVISORI- dal sito RRL

RELAZIONE FINALE SUGLI ESITI DEI LAVORI DEL COMITATO CONSULTIVO PER I CONTROLLI DELLA QUALITA’

07/07/2023

Il Comitato consultivo per i controlli della qualità, di cui alle determine RGS n. 28368 del 17/2/2023 e n. 80957 del 20/4/2023, ha concluso l’attività di analisi e studio in materia di controlli della qualità sui revisori e sulle società di revisione e ha proposto criteri e schemi procedurali per l’attuazione della disciplina dei controlli. Il testo della Relazione finale sugli esiti dei lavori del Comitato è scaricabile al seguente link https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/RELAZIONE-ESITI-LAVORI-COMITATO-CONSULTIVO-finale-new.pdf

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La relazione, emanata a seguito dei lavori dei 18 componenti della commissione, iniziati il 1° marzo e conclusi il 30 giugno 2023, precisa “che il controllo della qualità ha l’obiettivo precipuo di stimolare la sensibilità operativa, qualitativa, di etica e di metodo nello svolgimento dell’attività professionale in capo al Revisore legale, a garanzia della credibilità del mercato e delle imprese.”

È composta di otto punti:

1) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTROLLI DELLA QUALITÀ:

sono tutti gli iscritti al Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i singoli componenti del Collegio sindacale quando a tale organo è demandato l’incarico di revisione legale. In quest’ultimo caso, viene ritenuto opportuno optare per la selezione di uno dei sindaci sulla base dell’analisi del rischio, con successiva estensione del controllo agli altri componenti del Collegio sindacale,

2) OGGETTO DEI CONTROLLI DELLA QUALITÀ:

in questo ambito, il comitato ha discusso, in particolare, se i controlli della qualità debbano includere o escludere, per i Revisori persone fisiche con incarichi su imprese di dimensioni minori, la valutazione del sistema di controllo interno che, nel secondo caso, sarebbe limitato esclusivamente alle società di revisione. Si è ritenuto che l’approccio alle verifiche si basi sull’analisi della documentazione di revisione da cui desumere la conformità ai principi di revisione, ivi inclusi quelli relativi al controllo della qualità, e ai requisiti d’indipendenza, la quantità e la qualità delle risorse impiegate e la congruità dei corrispettivi per l’attività svolta.

3) PERIODICITÀ DEI CONTROLLI:

Premettendo che i controlli vengano svolti almeno ogni 6 anni laddove i Revisori abbiano incarichi su imprese che superano almeno due dei seguenti parametri numerici: 1) totale attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8 milioni di euro; 3) numero medio di occupati durante l’esercizio: 50 dipendenti. Per i Revisori con incarichi sulle imprese che non superano detti parametri dimensionali, i componenti del Comitato concordano sulla possibilità, in base all’analisi del rischio, di sottoporre a controllo tali soggetti con una periodicità più ampia, tenuto conto del termine massimo di conservazione della documentazione di revisione. (quindi nessuno si senta escluso).

4) ANALISI DEL RISCHIO:

Verrà articolato in due distinti momenti: il primo in base alle caratteristiche soggettive dei revisori (tra cui, ad esempio, provvedimenti ai sensi degli artt. 24 e 24bis del D.lgs. n. 39/2010), e dei dati basilari degli incarichi; il secondo volto all’affinamento dell’elenco risultante dalla prima fase attraverso un’analisi del portafoglio clienti del Revisore, acquisendo, ove ritenuto opportuno, ulteriori informazioni sugli incarichi direttamente dai Revisori selezionati nel primo ‘step’ (numero degli incarichi, dimensioni delle imprese revisionate e corrispettivi concordati).

5) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ISPETTORI DELLA QUALITÀ:

Verrà creato uno specifico elenco con elevati requisiti professionali degli ispettori della qualità necessari a garantire un’interlocuzione e un dialogo costruttivo con i soggetti sottoposti a controllo nonché a individuare le azioni correttive per porre rimedio alle eventuali carenze riscontrate in fase di verifica.

Per tale motivo gli ispettori della qualità da selezionare dovranno essere dotati di competenze altamente tecniche nel campo della revisione legale dei conti, dell’informativa finanziaria e del bilancio, maturate nel corso di una pluriennale esperienza teorica e pratica, e di una specifica formazione in materia di controllo della qualità.

Nel rispetto delle stringenti disposizioni, poste dalla norma a garanzia dell’indipendenza degli ispettori, questi non potranno essere Revisori attivi.

6) FORMAZIONE DEGLI ISPETTORI DELLA QUALITÀ:

Sono previsti due distinti percorsi formativi per essere iscritti all’elenco degli ispettori della qualità:

Il primo corso, a numero limitato, sarà destinato a coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, presentino domanda per l’inserimento nell’elenco degli ispettori e si concluderà con un esame, il cui superamento consentirà l’iscrizione all’elenco stesso.

Il secondo corso, invece, sarà destinato ai soggetti che sono stati iscritti nell’elenco degli ispettori e verterà in maniera più specifica sulle metodologie da applicare nello svolgimento dei controlli della qualità.

7) SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI DELLA QUALITÀ:

Viene prevista una costante attività di coordinamento, di direzione e di supervisione dei controlli degli ispettori da parte del MEF, al fine di garantire approcci omogenei e oggettivi alle verifiche, in particolar modo all’atto della conclusione dell’ispezione nella fase dell’emissione delle eventuali raccomandazioni al Revisore, ove siano state rilevate delle criticità.

L’incarico di controllo verrà affidato ad un ‘team’ formato da almeno due ispettori, di cui almeno uno del MEF (anche, eventualmente, con funzione di ‘tutor’).

8) COMPENSO DEGLI ISPETTORI DELLA QUALITA’ E INCREMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE:

Premesso che gli oneri derivanti dallo svolgimento dei controlli della qualità devono essere finanziati dai contributi degli iscritti al Registro. Il contributo dovrebbe essere, di conseguenza, adeguatamente incrementato ‘ad hoc’, prevedendo un aumento minimo a carico dei Revisori della Sezione B e dei soggetti di cui all’articolo 20, comma 2 del D.lgs. n. 39/2010, ed un ulteriore componente prevalente posta a carico dei Revisori della Sezione A, assoggettati al controllo del MEF, che sarà calcolata sulla base dei corrispettivi della revisione legale dei conti maturati nell’anno precedente.