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Lo Statuto

PREMESSA
AIRCES è un'Associazione Nazionale senza fini di lucro costituita a Bologna il 9 Giugno 1995 da un gruppo di revisori, formatisi nel Movimento Cooperativo, a seguito dell'istituzione del Registro dei Revisori Legali (1). Fra gli scopi, il principale riguarda l'aggiornamento professionale di quanti sono interessati a ricoprire la carica di sindaco nell'ambito di società e strutture dell'Economia Sociale (2). Conseguentemente l'attività di AIRCES, in sintesi, si esplica nella realizzazione di:
  • convegni, seminari, corsi, giornate di studio ed interventi formativi mirati, per sindaci, revisori legali e quadri amministrativi di imprese cooperative e strutture dell'Economia Sociale;
  • un flusso informativo sistematico verso gli associati per tenerli aggiornati sulla normativa di specifico interesse;
  • manuali e strumenti finalizzati all'armonizzazione delle procedure di revisione e di controllo, e all'omogeneizzazione delle tecniche e delle modalità di intervento da parte dei Sindaci nell'espletamento della loro funzione.

L'Associazione prevede due categorie di SOCI:
  • ORDINARI: revisori legali iscritti al R.R.L. e professionisti che, ai sensi dell'ART. 2397, 3° comma C.C. possono essere nominati membri di Collegio Sindacale, ancorché non iscritti al Registro dei Revisori Legali.
  • AGGREGATI: coloro che, pur non potendo rientrare fra i soci Ordinali, abbiano acquisito o vogliono acquisire esperienza in campo amministrativo, fiscale, contabile, del controllo dei bilanci e il controllo della responsabilità amministrativa delle società (ex D.Lgs. 231/2001) nell'ambito di strutture dell'Economia Sociale.

Bologna, 21 Giugno 2021

(1) Il Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia è stato istituito, in attuazione dell'ART. 11 del D. Lgs. 27 Gennaio 1992 n. 88, con D.M. del 12 Aprile 1995 e pubblicato quale supplemento straordinario alla G.U. del 21/4/95 n. 31 bis 4^ Serie Speciale. Successivamente, con l'emanazione del D.Lgs. del 27 Gennaio 2010 n.39, il Registro è passato sotto la competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato).
(2) Per Economia Sociale si intende l'insieme di quelle organizzazioni ed enti che operano nel mercato senza fini di lucro e con finalità sociali; nell'ambito dell'Unione Europea l'Economia Sociale comprende: le società cooperative, le mutue, l'associazionismo e le fondazioni. Rientrano quindi nell'Economia Sociale anche gli Enti del Terzo Settore.

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI
ART. 1 - DENOMINAZIONE
È costituita un'associazione senza scopo di lucro, denominata AIRCES - ASSOCIAZIONE ITALIANA REVISORI LEGALI DELL'ECONOMIA SOCIALE.

ART. 2 - SEDE
L'Associazione ha sede in Bologna. L'Assemblea potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici decentrati di rappresentanza o di corrispondenza sul territorio nazionale.

ART. 3 - OGGETTO
L'AIRCES si propone i seguenti scopi: organizzare corsi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale degli associati in tutte le discipline e materie inerenti allo svolgimento degli incarichi di Sindaci Revisori e degli incarichi professionali di controllo indipendente sui bilanci delle strutture dell'Economia Sociale; sviluppare tecniche di revisione, allo scopo di facilitare un comune linguaggio ed una comune metodologia inerenti alle procedure, la documentazione e la formalizzazione nell'espletamento delle funzioni di Sindaco Revisore o di Revisore Indipendente; promuovere e organizzare direttamente o in collaborazione con altri Enti e Istituti corsi, seminari, giornate di studio e convegni finalizzati alla qualificazione ed aggiornamento degli associati e dei potenziali soci; svolgere attività di ricerca, predisporre e diffondere studi ed elaborazioni di dati, di esempi e di esperienze pratiche utilizzabili da Aziende ed Enti e da quanti interessati all'attività di controllo dei conti nell'ambito dell'Economia Sociale; cooperare con gli organismi professionali, con le Associazioni di Rappresentanza e Tutela del Movimento Cooperativo e con altri Organismi ed Enti, convenzionati o meno, nella determinazione e nell'aggiornamento dei principi contabili e di revisione, e nella loro diffusione; curare l'informazione degli Associati attraverso la comunicazione di norme, leggi, decreti e regolamenti e di ogni altra notizia necessaria all'attività di revisione; assumere la rappresentanza degli associati nei confronti delle istituzioni pubbliche e delle Associazioni (Nazionali, Regionali e Provinciali) di tutela e rappresentanza delle Cooperative aderenti, e delle organizzazioni dell'Economia Sociale; compiere ogni altra attività ritenuta utile e necessaria al conseguimento degli scopi indicati nel presente Statuto.

ART. 4 - DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II - ASSOCIATI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
ART. 5 – SOCI ORDINARI
All'Associazione sono ammessi, quali SOCI ORDINARI, i Revisori Legali iscritti al relativo Registro, sia nella Sezione A che nella Sezione B. Sono altresì ammessi quali SOCI ORDINARI i professionisti che, ai sensi della normativa in vigore, possono essere nominati membri di Collegio Sindacale, ancorché non iscritti al Registro dei Revisori Legali.

ART. 6 - SOCI AGGREGATI
Possono essere ammessi all'Associazione con la qualifica di SOCIO AGGREGATO coloro che, non rientrando nelle qualifiche previste per il Socio Ordinario, abbiano acquisito una comprovata esperienza in campo amministrativo, fiscale e del controllo dei conti nell'ambito di strutture dell'Economia Sociale e/o in imprese profit. A titolo esemplificativo, potranno essere ammessi in qualità di soci aggregati: coloro che sono abilitati all'esecuzione dell'attività ispettiva prevista dal D.Lgs 220/2002, gli impiegati amministrativi, gli incaricati di liquidazioni volontarie di società cooperative, gli esperti e i cultori delle discipline contabili che abbiano maturato, per attività di lavoro o di studio, una riconosciuta e comprovata esperienza in materia di analisi e controllo del bilancio, con particolare riferimento alle strutture dell'Economia Sociale. coloro che stanno svolgendo il periodo di tirocinio per l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali. i membri degli ODV (Organismi di Vigilanza) previsti dal D.Lgs. 231/2001. I soci aggregati hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, salvo non poter esercitare in assemblea il diritto di voto, che spetta ai soli soci ordinari. Per la tutela dei propri interessi, ai soci aggregati è garantito il diritto di intervento in assemblea e l'espressione di pareri di natura consultiva, nonché la nomina di alcuni membri del Consiglio Direttivo.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
La qualità di associato dà diritto: a partecipare a tutte le attività promosse dall'AIRCES; a partecipare alla vita associativa, esprimendo, limitatamente ai soci ordinari, il proprio voto nelle sedi deputate. Gli associati sono tenuti: all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice Etico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; ad espletare l'attività di sindaco revisore, in modo deontologicamente corretto; al pagamento della quota associativa annuale. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI E QUOTA ASSOCIATIVA
L'adesione avviene mediante iscrizione on line tramite il sito istituzionale di AIRCES. All'atto dell'iscrizione dovrà essere versata la quota associativa per l'anno in corso. La qualifica di socio (nella rispettiva categoria) dà diritto a partecipare a tutte le attività di AIRCES. È esclusa l'adesione temporanea all'Associazione sotto qualsiasi forma. La quota associativa avrà cadenza annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il suo valore verrà deliberato dal Consiglio Direttivo entro la fine dell'anno precedente. In caso di assenza di delibera resterà valido l'importo attuato nell'anno precedente. Il Presidente potrà ricalcolare l'importo della quota associativa sulla base della data d'iscrizione.

ART. 9 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
La qualifica di Associato si perde per "recesso”, "decadenza", "esclusione" e "decesso": il “recesso” deve essere motivato per iscritto; la "decadenza" si ha allorché l'associato sia stato cancellato o sospeso dal Registro dei Revisori Legali, o non abbia rinnovato l'adesione; l'"esclusione" sarà comunicata all'associato che non osservi il presente statuto, i regolamenti e le disposizioni degli organi sociali, o per indegnità o per gravi inadempienze, quali mancato rispetto delle norme di legge e deontologiche. La decadenza sarà accertata dal Presidente; l'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, per propria iniziativa ovvero su proposta motivata anche di un singolo associato, e sarà notificata a mezzo lettera raccomandata o pec. Contro i provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla loro comunicazione al Collegio arbitrale e, in secondo grado alla prima Assemblea che sarà convocata. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Lo stesso Consiglio Direttivo prende atto formalmente della comunicazione di recesso. Gli associati recessi, decaduti o esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, non possono pretendere il rimborso dei contributi versati o l'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

ART. 10 - DELEGAZIONI DISTRETTUALI
Allo scopo di facilitare i rapporti tra i soci, l'AIRCES potrà essere articolata in DELEGAZIONI DISTRETTUALI corrispondenti di norma alle Regioni. Per la sola Regione Emilia-Romagna le delegazioni possono essere istituite a livello di Provincia o più Province. Ogni delegazione avrà un responsabile (o coordinatore o delegato) nominato dal Consiglio Direttivo, previa consultazione fra gli associati e gli enti convenzionati. L'istituzione delle DELEGAZIONI DISTRETTUALI è deliberata dal Consiglio Direttivo, allorché sia raggiunto nell'area un numero significativo di associati ordinari anagraficamente residenti nell'area, tale da giustificarne la costituzione. Esse assumono la denominazione di "AIRCES Delegazione Distrettuale di " e possono svolgere anche attività e iniziative autonome, sempre se ispirate ai fini perseguiti dall'Associazione, ed esclusivamente previa autorizzazione del Presidente

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 11 - ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'Associazione: Assemblea Generale degli Associati; Consiglio Direttivo Nazionale; Organo di controllo;

ART. 12 - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
L'Assemblea Generale degli Associati, che è sovrana, è composta da tutti i soci (ordinari e aggregati in regola con le quote sociali e, quali invitati, i soci benemeriti e onorari) e dovrà essere convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di giugno; essa si riunisce a seguito di convocazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, mediante lettera o posta elettronica da inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni di anticipo. L'Assemblea Generale degli Associati deve essere convocata, entro trenta giorni, qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo o da almeno un decimo degli aventi diritto. L'avviso di convocazione deve sempre contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della riunione, sia per la prima che per la seconda convocazione. L'Assemblea Generale degli Associati è presieduta dal Presidente o, in caso di sua indisponibilità, da un Vicepresidente o da un Consigliere designato dagli intervenuti. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono svolte da persona, nominata dall'Assemblea su proposta del Presidente. Per la validità della costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Soci Ordinari; in seconda convocazione, purché in giornata diversa, la costituzione è valida qualunque sia il numero dei Soci Ordinari intervenuti. Per deliberare validamente è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Soci Ordinari intervenuti; l'elezione alle cariche sociali avviene con voto a maggioranza relativa. Hanno diritto di voto solo i soci ordinari in regola con le quote sociali. Ogni socio ordinario può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Le deleghe non possono essere date ai membri degli organi sociali. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Generale degli Associati: l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; le deliberazioni sull'indirizzo generale dell'associazione e gli ordini del giorno o mozioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un ventesimo dei Soci; le deliberazioni in merito al Bilancio Preventivo ed al Rendiconto Economico-Finanziario annuale; le deliberazioni definitive in merito alla decadenza ed esclusione dei soci, e alle sanzioni disciplinari in genere. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Presso la sede dell'Associazione sono conservati i libri dei verbali delle Assemblee e degli Organi Sociali, e i Rendiconti Economico-Finanziari annuali e i Bilanci Preventivi approvati dall'Assemblea.

ART. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
La convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, in seduta straordinaria, è composta da tutti i soci (ordinari e aggregati in regola con le quote sociali e, quali invitati, i soci benemeriti e onorari) ed è obbligatoria per deliberare le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. Essa si riunisce a seguito di convocazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, mediante posta elettronica o lettera da inviarsi a tutti i soci con almeno otto giorni di anticipo. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno due terzi degli associati ed in seconda convocazione, purché in giornata diversa, qualunque sia il numero degli Associati presenti, e delibera sempre con la maggioranza dei tre/quinti dei soci ordinari presenti. Hanno diritto di voto solo i soci ordinari in regola con le quote sociali. Ogni socio ordinario può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L'avviso di convocazione deve sempre contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della riunione, sia per la prima che per la seconda convocazione. L'Assemblea Straordinaria degli Associati è presieduta dal Presidente o, in caso di sua indisponibilità, dal Vicepresidente o da un Consigliere designato dagli intervenuti. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono svolte da persona, anche non socia, nominata su proposta del Presidente.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO (NAZIONALE)
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 a 21 membri scelti fra gli associati "ordinari" e “aggregati”, e viene eletto dall'Assemblea Generale degli Associati. I soci “aggregati potranno essere nominati fino ad un massimo di un terzo (1/3) del totale dei consiglieri eletti. L'elezione del Consiglio Direttivo avverrà secondo il regolamento elettorale approvato dall'Assemblea Generale degli Associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Segretario Generale ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo, qualora vengano a mancare uno o più dei propri membri, deve integrarsi per cooptazione alla prima riunione utile e la loro nomina deve essere ratificata dalla prima assemblea utile. Se viene meno la maggioranza del Consiglio Direttivo nominato o ratificato con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea Generale degli Associati affinché provveda alla rielezione dell'organo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di tre dei propri membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere per audio/videoconferenza. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei voti dei presenti, compreso quelli collegati in audio/videoconferenza. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è munito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; può attribuire in tutto o in parte i propri poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione al Presidente o a uno o più Consiglieri delegati. . Il Consiglio Direttivo viene istituzionalmente delegato alla nomina dei membri dei Comitati Tecnico- Scientifici e delle Commissioni che si rendesse opportuno o necessario costituire. Il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio Preventivo ed il Rendiconto Economico-Finanziario annuale, che chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti quello del Presidente vale doppio.

ART. 15 - PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione ad ogni effetto statutario e di legge. Egli pone in atto, con la collaborazione del o dei Vicepresidente/i, del Segretario Generale e del Tesoriere, le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee. In caso di sua assenza o impedimento, è temporaneamente sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente più anziano o “vicario”. In caso di dimissioni spetta al o ai Vicepresidente/i, d'intesa con il Segretario Generale e con il Tesoriere, convocare entro 60 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di comprovata necessità ed urgenza, o nel caso in cui non sia possibile convocare il Consiglio Direttivo, il Presidente può, dopo aver consultato il o i Vicepresidente/i, il Segretario Generale e il Tesoriere, prendere decisioni e provvedimenti che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima successiva riunione.

ART. 16 - SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, collabora con il Presidente, il o i Vicepresidente/i e il Tesoriere nell'esecuzione delle delibere del Consiglio e delle Assemblee; sovrintende alle attività segretariali dell'Associazione e provvede all'espletamento dei vari adempimenti previsti dallo statuto e dalla legge.

ART. 17 - TESORIERE
Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, ha il compito di sovrintendere, in armonia con le attribuzioni riservate alla segreteria, alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Provvede alla regolare tenuta della contabilità e alla stesura del Rendiconto Economico-Finanziario annuale e del Bilancio Preventivo, e alla tutela del patrimonio sociale.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO
La funzione di controllo legale è affidata ad un organo collegiale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, o monocratico, nominato dell'assemblea ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'Organo di controllo incaricato del controllo contabile: 1. verifica periodicamente nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 2. verifica se il bilancio di esercizio e, se redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; 3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

ART. 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualsiasi controversia, in tema di rapporti associativi, che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, dovrà essere sottoposta ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri uno dei quali designato da AIRCES, un altro designato dal Socio ed il terzo, che svolgerà funzione di Presidente, nominato di comune accordo fra i due arbitri designati.

ART. 20 – NOMINE ONORIFICHE
Sono istituite le nomine di Presidente Onorario, Presidente Emerito, Socio Onorario e Socio Benemerito. Tali onorificenze potranno essere assegnate con voto unanime dal Consiglio Direttivo ad associati e non, che abbiano: conseguito particolari meriti nei confronti dell'Associazione, avendone favorito l'affermazione e lo sviluppo; contribuito allo sviluppo a vari livelli, della Economia Sociale in Italia, con particolare riferimento al Movimento Cooperativo; operato con riconosciuta perizia e comprovata professionalità nell'area amministrativa e nelle discipline contabili, economico-finanziarie, di controllo gestionale, di revisione dei conti, e nell'assistenza fiscale e del lavoro. La nomina a Socio Onorario e a Socio Benemerito ha validità per il periodo in cui resta in carica il Consiglio Direttivo che lo ha nominato; è previsto tuttavia il rinnovo della nomina da parte del nuovo Consiglio.

TITOLO IV – PROVENTI, FONDO COMUNE E GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 21 - PROVENTI E FONDO DI DOTAZIONE
I proventi incamerati dall'Associazione costituiscono il fondo comune che è destinato allo svolgimento delle attività dell'Associazione. Esso è costituito: dal Fondo di Dotazione Patrimoniale dalle quote sociali versate annualmente dagli associati ordinari e aggregati; dagli eventuali proventi generati dalle attività ed iniziative previste dall'ART.3 del presente statuto; da tutti i contributi e i beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti; dalle eccedenze attive di gestione. Di tale fondo non potrà essere chiesta la divisione dai singoli associati durante la vita dell'Associazione, né di esso potrà essere pretesa una quota in caso di recesso o di esclusione. È infatti vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione. Gli eventuali disavanzi di gestione, qualora il fondo comune fosse insufficiente, saranno coperti nei tempi e con le modalità stabilite dall'Assemblea, dietro proposta del Consiglio Direttivo in sede di presentazione del Rendiconto Economico-Finanziario annuale.

ART. 22 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'Associazione non è responsabile delle obbligazioni assunte al di fuori dei deliberati del Consiglio Direttivo.

ART. 23 - COMPENSI
Tutte le cariche e gli incarichi previsti dal presente Statuto (Consigliere, Presidente, Vicepresidente, Segretario Generale, Tesoriere, Organo di controllo) sono di norma a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute. Il Consiglio Direttivo può determinare, con specifica delibera, un compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore dell'Associazione. L'entità degli eventuali compensi costituisce l'oggetto di uno specifico paragrafo delle relazioni del Consiglio Direttivo sul Bilancio Preventivo e sul Rendiconto Economico-Finanziario annuale.

ART. 24 - REGOLAMENTI
Per meglio disciplinare il funzionamento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente alla approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati. TITOLO V - MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25 - MODIFICHE DELLO STATUTO
Le delibere di modifica dello Statuto e di scioglimento della Associazione potranno essere prese dall'Assemblea Generale degli Associati con le modalità previste dall'ART. 13 del presente Statuto.

ART. 26 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo, qualora siano venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all'Associazione, può proporne lo scioglimento. La deliberazione di scioglimento, presa in conformità a quanto stabilito all'articolo precedente, dovrà prevedere la nomina di un liquidatore. La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovrà essere destinata ad altri Enti Non Profit che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'ART. 3 comma 190 della Legge 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27 - RINVIO LEGISLATIVO Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia, alle quali si fa riferimento.
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Approvato dalla Assemblea Costitutiva il 9 Giugno 1995.
Modificato dall'Assemblea Generale degli Associati (in adeguamento al D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n.460) il 19 Giugno 1998 e dalle Assemblee dell'8 Aprile 2000, del 6 Aprile 2002, dell'8 Giugno 2015 e del 21 Giugno 2021. Depositato all'Agenzia delle Entrate (Mod. EAS).



IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Zambotto

IL PRESIDENTE
Piero Landi