AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024 PER GLI ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI
È stato pubblicato sulla GU del 5 gennaio 2024, n. 4 il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2023 con il quale il contributo annuale per gli iscritti al registro è stato rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 47,00. A decorrere dal 5 gennaio 2024 sarà possibile a tutti gli iscritti al registro, procedere al pagamento on line del nuovo importo accedendo, tramite SPID, all’area riservata del portale della revisione legale alla voce “contribuzione annuale”. Per le altre modalità di pagamento per le quali è necessario scaricare l’avviso di pagamento on line presente nell’area riservata sopra descritta https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/contributi/ContributiAnnuali/Modalita-di-versamento-del-pagamento/
A decorrere dal 2024, non saranno più trasmessi a cura del Ministero dell’economia e delle finanze gli avvisi cartacei di pagamento ai singoli iscritti ma tali avvisi saranno disponibili ed eventualmente scaricabili esclusivamente on-line accedendo tramite SPID all’area riservata del portale della revisione legale. Il Mef, per il tramite di Consip, invierà invece annualmente a tutti gli iscritti una comunicazione concernente le modalità e i termini con cui procedere al pagamento del contributo annuale per l’iscrizione al registro dei revisori legali. La comunicazione sarà trasmessa al Domicilio digitale comunicato al Registro dei revisori legali ai sensi dell’articolo 16, comma 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni), ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria o posta ordinaria.
Ai sensi dell’articolo 21, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, gli iscritti sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento del contributo, il Ministero dell’economia e delle finanze potrà adottare i provvedimenti di cui all’articolo 24-ter “Sospensione per morosità” del citato decreto.