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NOTIZIE NORMATIVE CONVENZIONI
Contributo biennale cooperative

MEMO SCADENZA

 

 

Contributo biennale cooperative: pagamento entro il 16.11.2021

 

 

Nella Gazzetta Ufficiale 18.08.2021, n. 197 è stato pubblicato il D.M. Sviluppo Economico 11.06.2021, che stabilisce gli importi dovuti dagli enti cooperativi per il biennio 2021/2022 per le spese relative all'attività di vigilanza.

 

La  quantificazione del contributo è rimasta invariata rispetto al biennio precedente .

 

La normativa suddivide gli enti cooperativi in 5 fasce, si va da un minimo di € 280,00 a un massimo di € 2.380,00. La misura del contributo dovrà essere quantificata utilizzando i parametri che si ricavano dal bilancio dell'esercizio immediatamente precedente al biennio di competenza, nel nostro caso si deve far riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2020.

 

I parametri sono  ( ex art. 15, c. 4 L. 59/1992) :

 

il numero dei soci;

il capitale sottoscritto;

il fatturato.

 

Prevarrà nella determinazione sempre il parametro riferibile alla fascia superiore. La collocazione nella prima o seconda fascia è determinata da tutti e 3 i parametri, mentre dalla terza alla quinta fascia la quantificazione del contributo  dipende solo dall'ammontare del fatturato.

 

L'accertamento e la riscossione del contributo sono affidati al MISE e alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, per gli enti cooperativi ad esse aderenti.

 

Il contributo deve essere versato entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, per il biennio in corso la scadenza è fissata al 16.11.2021.

 

Gli enti di nuova costituzione devono versare il contributo entro 90 giorni dalla loro iscrizione al Registro delle Imprese, mentre sono esonerate le cooperative iscritte nel Registro delle Imprese dopo il 31.12.2021.

 

Anche le cooperative in liquidazione hanno l'obbligo di versamento, ma nella misura minima pari a € 280 oltre eventuali maggiorazioni e sempre che abbiano deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo.

Le associazioni decidono autonomamente le modalità di riscossione per i loro associati.

 

I contributi di pertinenza del MISE, invece, devono essere riscossi per il tramite dell'Agenzia delle Entrate con il modello F24 utilizzando i seguenti codici:

 

  • 3010 per il contributo biennale, per le maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta alle cooperative edilizie) e per gli interessi per ritardato pagamento;
  • 3011 per la maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie e per gli interessi per ritardato pagamento;
  • 3014 per le sanzioni.

 

Le sanzioni applicabili per il ritardato pagamento sono modulate su 2 fasi: in particolare, una sanzione pari al 5% per i pagamenti che vengono effettuati in ritardo ma entro 30 giorni dalla scadenza ed una sanzione pari al 15% per i pagamenti effettuati oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine, in entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali dal giorno di scadenza all'effettivo pagamento.