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NOTIZIE NORMATIVE CONVENZIONI
CONTRIBUTO ANNUALE 2023: AVVIO ACCERTAMENTO PER MANCATO VERSAMENTO

CONTRIBUTO ANNUALE 2023: AVVIO ACCERTAMENTO PER MANCATO VERSAMENTO
Lo scorso 19 maggio è stato pubblicato nel sito del RRL il seguente comunicato:
A partire dal prossimo mese di giugno 2023 sarà avviata dal Mef la procedura prevista dall’art. 24-ter del D.lgs. 39/2010 nei confronti degli iscritti al registro che non abbiano ancora provveduto al pagamento del contributo annuale 2023 pari ad euro 35,00.
Per non incorrere nelle sanzioni stabilite nel citato articolo 24-ter ** tutti gli iscritti al registro, non ancora in regola con il versamento dovuto,  dovranno procedere al pagamento del contributo annuale nel più breve tempo possibile e in ogni caso non oltre il termine indicato nel menzionato articolo.
Si ricorda che ciascun iscritto potrà verificare il proprio stato dei pagamenti dei contributi annuali accedendo, anche tramite SPID, all’Area riservata del portale della revisione legale – sezione “Contribuzione annuale” – e,  nel caso di ommesso versamento, procedere nella medesima sezione al pagamento del contributo annuale on line utilizzando il sistema pagoPA®.
Per informazioni sulle ulteriori modalità di pagamento del contributo annuale è possibile visitare la sezione “Contributi Annuali” presente sul sito della revisione legale.
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** Art. 24-ter (( (Sospensione per morosità). )) ((1. Nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell'economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro. 2. Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, è comunicato alla casella PEC indicata al Registro dal soggetto interessato o nelle altre forme previste dall'ordinamento. Qualora per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione può essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la revoca del provvedimento di sospensione quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli. 4. Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori con le modalità di cui al comma 2.))